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Natura e scopi dell’Istituzione
Art. 1 - In relazione all’art. 2 dello Statuto, rientra nel generale scopo di operare per il migliore sviluppo educativo e socio-culturale, la realizzazione pratica di un effettivo diritto allo studio.In questa prospettiva verranno promossi e coordinati corsi, seminari, attività teorico-pratiche, laboratori artistici e scientifici, attività di formazione e aggiornamento per il personale della scuola e saranno intraprese iniziative socio-culturali, che contribuiscano a offrire ad ogni partecipante, qualunque sia la sua origine e condizione, una fertile crescita civile e democratica e la possibilità di farsi promotore di iniziative similari.Art. 2 - In relazione all’art. 4 ultimo comma dello Statuto, si devono intendere per Enti le organizzazioni stabili di più soggetti quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni che debbano svolgere o svolgano attività analoghe o identiche a quelle svolte dalla Società Umanitaria e per i medesimi scopi o che comunque abbiano ad oggetto attività di interesse per la Società Umanitaria. -
Soci
Art. 3 - I soci si distinguono in soci ordinari, frequentatori, permanenti e benemeriti. In relazione all’art. 7 dello Statuto chiunque desideri far parte della Società Umanitaria deve presentare domanda di ammissione vistata da un socio: in mancanza dovrà fornire idonee referenze.
La domanda dovrà specificare:-
nome cognome, data di nascita, residenza e cittadinanza,
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l’eventuale attività svolta,
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il proprio stato anagrafico.
Sono soci permanenti coloro che elargiscono una somma non inferiore a 50 volte la quota annua. Il comitato di presidenza può concedere discrezionalmente adeguati sconti a gruppi omogenei e a particolari categorie sociali.
La domanda dovrà essere accompagnata dalla quota relativa. La richiesta d’ammissione varrà quale dichiarazione di riconoscimento da parte del richiedente dello Statuto e del relativo Regolamento.
Il Consiglio Direttivo, ravvisandone l’opportunità, può modificare le quote annue con delibera assunta entro il mese di ottobre a valere per l’anno successivo, ai sensi dell’art. 16 lettera p) dello Statuto.
Il socio che intende recedere deve comunicare per iscritto il suo proposito al Presidente della Società Umanitaria.
La qualità di socio cesserà inoltre in casi di indegnità o di morosità constatate insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - In relazione all’ultimo comma dell’art. 15, costituiscono “particolari meriti” quelli acquisiti da soggetti per l’attività svolta in campo sociale, culturale o comunque di interesse per la collettività, ovvero per aver contribuito in maniera rilevante alle attività della Società Umanitaria o delle sue associate e partecipate.Liste elettorali
Art. 5 - In relazione all’art. 10 dello Statuto, le liste degli elettori devono essere compilate in doppio esemplare e contenere in ordine alfabetico le generalità complete di tutti i Soci aventi diritto di voto.
La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo ed è assistita da un segretario da essa indicato.
Essa procede nel mese di gennaio di ogni anno alla formazione della lista elettorale per l'anno in corso.
Il processo verbale delle operazioni della Commissione è firmato dai componenti la Commissione e dal Segretario.
Art. 6 - La lista degli elettori formata dalla Commissione, è a disposizione per l’esame dei soci presso la segreteria della Società Umanitaria.
Entro il 15 febbraio di ogni anno la Commissione pubblica nell’albo della sede sociale l’invito a presentare eventuali reclami contro detta lista.
I reclami dovranno essere presentati entro il 1° marzo.
I reclami verranno decisi, in maniera definitiva ed inappellabile da una Commissione d’Appello i cui componenti vengono nominati di anno in anno.
Per l’elezione dei componenti la Commissione d’Appello ciascun Delegato scriverà sulla propria scheda cinque nominativi: risulteranno eletti i Delegati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
La Commissione sceglierà nel suo seno un Presidente e un Segretario.
Art. 7 - La Commissione di Appello deve decidere sui reclami dei Soci entro il 15 marzo e avrà facoltà di aggiungere o togliere, dalla lista formata dalla Commissione elettorale, il nome dei soci dei quali avesse deciso l'iscrizione o la cancellazione.
La lista elettorale rimane definitiva dopo la decisione della Commissione d'Appello e avrà vigore dal 1° aprile dell’anno in corso al 31 marzo dell’anno successivo.Assemblea dei Soci
Art. 8 - In relazione all’art. 12 dello Statuto, l ’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente nomina il Segretario ed accerta la regolarità della convocazione, la validità della riunione e il diritto di intervenire.
Dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.Art. 9 - In relazione all’art. 13 dello Statuto, al fine di agevolare il funzionamento dell’Assemblea, si potrà stabilire nell’avviso di convocazione che, ai soli fini elettorali, l’Assemblea medesima venga ripartita in sezioni separate. Ciascuna sezione sarà presieduta da un Presidente, assistita da un Segretario, entrambi nominati dal Presidente dell’Ente, che designerà anche quattro scrutatori, fra i soci partecipanti alla votazione. Il Presidente della sezione elettorale potrà nominare altri scrutatori in caso di mancanza di quelli già nominati.
Art. 10 - Le liste elettorali contenenti i nomi dei Soci candidati all'elezione dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Le candidature dovranno essere sostenute da almeno trenta soci elettori, che dovranno sottoscrivere la scheda di presentazione.
Detta scheda va firmata da un socio “presentatore” che attesterà espressamente l’autografia della sottoscrizione. La firma del presentatore sarà autenticata anche dal Direttore Generale o funzionario a ciò designato.
Una Commissione elettorale composta dal Presidente, o da suo delegato, e da due membri del Consiglio Direttivo, verificherà l'esistenza dei requisiti necessari per la candidatura ed eventuali ipotesi di incompatibilità e di casi di conflitto ed ordinerà la stampa delle schede di votazione e la preparazione dei registri per le sezioni elettorali.
Art. 10 bis - La votazione verrà effettuata a mezzo scheda segreta portante nome e cognome dei candidati. Verranno eletti coloro che raccolgono il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà l’anzianità di socio e successivamente quella anagrafica.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo ciascun elettore ha diritto di votare per un massimo di candidati pari al numero di quelli da eleggere della stessa lista. Il voto si esprime tracciando un segno nella apposita casella a fianco dei nomi prescelti. Le schede con un numero di voti superiore saranno ritenute nulle.
Per l’elezione del Collegio dei Delegati ciascun elettore ha diritto di votare per un massimo di candidati pari al numero di quelli da eleggere della stessa lista. Le schede con un numero di voti superiore saranno ritenute nulle.
Il risultato della elezione è pubblicato nei cinque giorni successivi sugli stessi giornali sui quali è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea.
Art. 10 ter - Le votazioni si svolgono nelle apposite sezioni e sono regolate da un Presidente di seggio che si avvale della collaborazione di un segretario e di alcuni scrutatori.
Compete al Presidente sorvegliare sul regolare espletamento delle operazioni elettorali; dirimere questioni e reclami; dichiarare chiuso il voto allo scadere del tempo prefissato; procedere allo scrutinio delle schede votate; far verbalizzare le varie fasi della giornata elettorale; procedere alla graduatoria sulla base dei voti riportati da ciascun candidato e procedere a comunicare i risultati delle elezioni.Consiglio Direttivo
Art. 11 - In relazione all’art. 15 dello Statuto lettera b) in caso di esaurimento della lista unica o qualora sia necessario reintegrare la stessa con uno o più Consiglieri, sarà compito del Consiglio Direttivo richiedere i nominativi di nuovi candidati al Sindaco di Milano, al Presidente della Provincia e al Presidente della Regione. La richiesta dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza del mandato relativo ai Consiglieri scelti dalla suddetta lista unica o entro un mese dal momento in cui si sia verificata la vacanza della carica. Qualora il Sindaco di Milano, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione non provvedano alla designazione dei candidati entro la scadenza della carica o, nel caso di vacanza, entro un mese dalla presentazione della domanda, i membri del Consiglio Direttivo verranno eletti dall’Assemblea secondo quanto disposto dall’art. 15 lettera a).
Il Consiglio Direttivo stabilisce diritti e facoltà di Presidenti e Consiglieri Emeriti ed onorari all’atto della loro nomina.Art. 12 - Ai sensi dell’articolo 16 lettere b) ed f) dello Statuto, possono istituirsi commissioni sia ordinarie, con compiti pre-istruttori, e sia straordinarie o speciali, per progetti e iniziative particolari, speciali, o eccezionali.
La situazione annuale prevista dall’art. 16 lettera d) deve essere improntata ad evidenza e verità, sì da rappresentare un quadro fedele della situazione patrimoniale.
Le Commissioni ordinarie, formate preferibilmente da componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Delegati, sono nominate dal Consiglio Direttivo. Quelle speciali o straordinarie sono nominate dal Presidente che ne darà pronta comunicazione al Consiglio.
Esse sono presiedute, in mancanza del Presidente, da un “referente” con funzioni di coordinatore che deve inviare rendiconto o verbale al Presidente ed al Direttore Generale. Il Direttore Generale può partecipare di diritto, senza facoltà di voto, ai lavori delle Commissioni.
Art. 13 - La seduta del Consiglio Direttivo diviene valida agli effetti deliberativi appena raggiunto il numero legale ed inizia con l'approvazione del processo verbale della precedente seduta.
La seduta consiliare può tenersi con il sistema della audiovideoconferenza rispettando metodo collegiale, principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori ed il diritto agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e di partecipazione alla discussione ed alla votazione (quando non sia richiesto il voto segreto).
Il verbale, depositato ventiquattro ore prima presso la segreteria, è dato per letto e si intende approvato senza votazione se nessun Consigliere muove osservazioni. Occorrendo una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
Sul processo verbale è possibile intervenire solo per proporre rettifiche ovvero per chiarire o correggere il pensiero espresso oppure per fatto personale.
All'inizio della seduta i Consiglieri possono porre al Presidente questioni sull'ordine dei lavori. Su tali questioni decide il Presidente.
Il Presidente può mettere in discussione un argomento, anche se non risulta iscritto all'ordine del giorno, con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Il Presidente può in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni non previste nell'ordine del giorno. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente i Consiglieri possono chiedere di intervenire brevemente.
Art. 14 - Gli argomenti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine stabilito dal programma dei lavori. Tuttavia il Presidente può mutarne l'ordine indicandone i motivi, salvo opposizione della maggioranza dei presenti.
Art. 15 - Sull'argomento in discussione, il Presidente dà la parola al relatore.
Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento in discussione di norma solo una volta e, sempre, per fatto personale.
I Consiglieri rivolgono il loro intervento al Presidente.
Durante gli interventi non sono ammesse interruzioni da parte di altri Consiglieri.
Il Presidente chiude le iscrizioni al dibattito.
Gli interventi devono svolgersi con pacatezza, concisione e compostezza, essi devono riguardare unicamente l'argomento in discussione: la loro durata non può eccedere i cinque minuti.
Il Presidente riprende i Consiglieri che divaghino e/o non si attengano ai limiti di tempo regolamentari
Il Presidente richiama all’ordine i Consiglieri che non si attengano alle norme di Statuto o di Regolamento.
I Consiglieri improntano il loro comportamento a dignità e decoro, nel rispetto degli obblighi di assoluta riservatezza sulla vita dell’Ente e dei doveri di lealtà, correttezza e riguardo nei confronti del Consiglio Direttivo e dei suoi componenti. Essi potranno avere contatti diretti con il personale soltanto nell’ambito e nell’espletamento di incarichi specifici.
L’inosservanza di detti doveri è accertata dal Consiglio Direttivo, che applica le sanzioni previste, con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti, esclusi comunque dal quorum costitutivo e da quello deliberativo i Consiglieri interessati.
Art. 16 - All'inizio della seduta è distribuito l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso. Detti argomenti, se già iscritti all'ordine del giorno, sono posti in votazione senza discussione. Il Consigliere che desideri prendere la parola su uno di essi, deve farne espressa richiesta al Presidente.
Art. 17 - Ciascun Consigliere può presentare al Presidente uno o più emendamenti alla deliberazione proposta.
La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i tre minuti.
L'approvazione di un emendamento implica la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
Art. 18 - Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e sia eventualmente intervenuta la replica sua e/o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
Art. 19 - I Consiglieri che si astengono dal voto per qualsiasi ragione concorrono a formare il quorum costitutivo dell’adunanza al momento della votazione, ma non sono computati nel numero dei votanti.
Nel verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo viene precisato se una deliberazione è stata presa all’unanimità o a maggioranza. I Consiglieri, se intendono che sia posto in evidenza il loro voto o la loro astensione, devono fare esplicita richiesta di “iscrizione a verbale”.
Non si può prendere la parola nel corso della votazione.
Art. 20 - Le deliberazioni vengono adottate con votazione eseguita per alzata di mano ovvero, se così richiesto dalla maggioranza dei consiglieri, con votazione eseguita per appello nominale.
Esclusivamente nell’ipotesi di deliberazioni riguardanti persone, esse vengono adottate con votazione a scrutinio segreto.Collegio dei Delegati
Art. 21 - E’ compatibile la presenza di membri di diritto previsti dall’art. 20 dello Statuto, lettera a) che siano Presidenti, Consiglieri emeriti ed onorari.
In relazione all’art. 20 dello Statuto lettera b) devono intendersi per soci particolarmente qualificati coloro che siano stati significativamente attivi nel campo della cultura, dell’arte, dell’istruzione, delle professioni o abbiano svolto attività particolarmente apprezzabili nel campo sociale.Art. 22 - La relazione morale del Consiglio Direttivo è distribuita ai Delegati, ed esposta all’Albo della Società Umanitaria per l’esame di ogni Socio almeno quindici giorni prima di quello in cui avrà luogo l’adunanza dei Delegati.
Art. 23 - L’impugnativa prevista dall’art. 21, 2° comma dello Statuto deve essere motivata e contenere le eventuali modificazioni che si intendono proporre.
Essa va immediatamente depositata presso gli uffici della Direzione Generale che ne curerà l’inoltro al Consiglio Direttivo il quale, a sua volta, avrà facoltà di sottoporla alle decisioni dell’Assemblea.
Art. 24 - Le decadenze previste dagli articoli 15 e 22 dello Statuto saranno accertate e dichiarate dal Consiglio Direttivo e portate a conoscenza del Collegio dei Delegati in occasione della sua prima riunione. La giustificazione dell’assenza, valutabile sempre dal Consiglio Direttivo, deve rispondere a esigenze oggettive facilmente comprovabili ed essere formulata senza ricorso a generiche locuzioni.
Art. 25 - La nomina dei componenti del Collegio dei Revisori e di quelli del Collegio dei Probiviri avviene mediante scheda segreta sulla quale sono segnati tanti nomi quanti quelli da nominare, preferibilmente tra non soci, come effettivi e quanti come supplenti. Saranno nominati coloro che otterranno il maggior numero di voti.
Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro trenta giorni dalla convocazione da parte del presidente della Società Umanitaria e provvede entro sessanta giorni dalla sua ultima riunione e comunque entro quattro mesi dalla prima riunione.Istituzione figura Segretario Generale
Art. 27 – E’ facoltà del Consiglio Direttivo istituire i ruoli del Direttore Generale e del Segretario Generale.
Art. 28 - Il Direttore Generale - assunto dal Consiglio Direttivo anche con contratto a tempo determinato - è a capo di tutti gli uffici e del personale. Esegue le deliberazioni e le direttive del Presidente. Esercita le proprie attribuzioni nell’ambito di quanto è stabilito nello statuto e nei regolamenti ed in conformità alle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo.
Art. 29 - Il Direttore Generale in particolare:-
provvede alla organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Presidente;
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esercita la disciplina o promuove l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale dipendente;
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nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo provvede alle spese di ordinaria amministrazione ed alla manutenzione ordinaria dei beni;
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informa il Presidente di ogni fatto rilevante per l’Ente;
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cura la regolare tenuta delle scritture contabili nel rispetto della normativa civilistica e tributaria;
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predispone, sottoscrive e presenta le dichiarazioni obbligatorie previste dalle varie disposizioni di legge;
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controlla il rispetto e l’applicazione, con riferimento al personale dipendente, della normativa previdenziale ed infortunistica;
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controlla ed è responsabile del rispetto e dell’applicazione della normativa ecologica e di tutela dell’ambiente di lavoro e della riservatezza.
Art. 30 - Il Direttore Generale può delegare l’espletamento di talune sue funzioni ad altro personale dipendente qualificato. Ove necessario per alcuni particolari atti o funzioni, può richiedere al Consiglio Direttivo la nomina di consulenti che lo assistano.
Art. 31 - Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vice Direttore nominato dal Consiglio Direttivo nonché – anche ai fini delle competenze previste alle lettere e, f, g, h dell’art. 29 - dai responsabili delle relative mansioni.
Art. 32 - Il Segretario Generale nominato dal Consiglio Direttivo partecipa quale segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Delegati, cura e sottoscrive i verbali delle relative riunioni.
Coadiuva e supporta il Presidente nelle pubbliche relazioni dell’Ente in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’incarico è annuale ed è rinnovabile.Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo del 25 gennaio 2022
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