MODELLO 231

Il D.L.vo 231/2001 è stato emanato per effetto della delega al Governo prevista dalla L. 29/9/2000 n. 300 di recepimento, tra gli altri, della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26/5/1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali fatta a Parigi il 17/12/1997.
Tale norma ha innovato il principio secondo cui le persone giuridiche non potevano delinquere e, conseguentemente, non potevano essere punite.
I fatti dimostravano che un sistema concernente la criminalità delle imprese, basato e limitato esclusivamente attorno alle persone fisiche, comportava una perdita di garanzia. La mancata espressa previsione di una forma di responsabilità della persona giuridica, per effetto di comportamenti illeciti commessi dalle persone fisiche, in linea o comunque dipendenti dalla politica aziendale, infatti, determinava, di fatto, l’insensibilità delle persone giuridiche ai deterrenti contenuti nelle norme penali.
Dal 2001 il D.L.vo 231/2001 si è comportato come un “contenitore” ove sono stati collocati, nel tempo, reati socialmente rilevanti, così accanto agli originari reati in danno alle Pubbliche Amministrazioni (malversazione, indebita percezione, truffa, concussione, corruzione), si sono aggiunti i reati di falso nummario, i reati societari, i reati con finalità di terrorismo od eversione dell’ordine democratico.
La responsabilità dell’Ente nasce da difetti di organizzazione, tanto che si semplifica definendo la responsabilità dell’Ente come l'effetto della deficienza organizzativa.

L’articolo 5 della norma definisce l’ambito di responsabilità dell’Ente:

" 1. L'Ente è responsabile per i reati commessi  nel suo interesse o a suo vantaggio:da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Soggetti Apicali); da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a); (Sottoposti).

2. L'Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."


Il successivo articolo 6 precisa:

"1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) (Soggetti Apicali), l'Ente non risponde se prova che:l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)."

Riguardo, poi, i soggetti sottoposti il successivo articolo 7 stabilisce:

"1. nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) (Sottoposti), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”

L’Ente, dunque, per non assumere la responsabilità prevista dalla norma, deve dotarsi di un sistema organizzativo che sia in grado di prevenire e ridurre al minimo la possibilità che siano commessi i reati previsti dalla norma da soggetti Apicali o da sottoposti.

La Società Umanitaria si è dotata di un Modello Organizzativo a far data dal 19/12/2017 e ha provveduto ad aggiornarlo in data 21/07/2020.

Di seguito si riportano i Principi cui la Società Umanitaria ispira la propria Governance che devono essere rispettati da tutti coloro che operano per suo conto.